Tassa di Stazionamento

Tassa di Stazionamento


La nuova Tassa di Stazionamento


Con Legge n.27 del 24 marzo 2012 è stata approvata la modifica della "tassa di stazionamento" precedentemente introdotta dall'articolo 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201. Il testo così modificato innova sensibilmente rispetto alla precedente disciplina riproducendo invece uno schema più simile alla tassa che già esisteva nel nostro ordinamento poi abrogata nel 2003. Si tratta oggi di una tassa sul possesso su base annuale a partire dal 1 maggio 2012 in funzione della lunghezza.

Il presupposto per il pagamento della tassa è dunque il possesso dell'unità da diporto e la residenza fiscale o la stabile organizzazione all'interno del territorio italiano. Non rileva dunque solo la bandiera della barca ma bensì il fatto che il proprietario, usufruttuario, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria siano fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra. Confermate inoltre la riduzione al 50% per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario il cui rapporto tra superficie velica e potenza motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5.
Al fine di incentivare le attività commerciali esercite con le unità da diporto sono state inoltre escluse dal pagamento tutte le unità adibite a locazione e noleggio laddove l'attività svolta sia regolarmente indicata nella Licenza di Navigazione.
Escluse inoltre le unità nuove per un anno dall'immatricolazione.

Riportiamo per completezza il testo dell'Articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come emendato dall'art.60 bis della legge n.27 del 24 marzo 2012:


Tabella delle tariffe in misura annua:


Lunghezza

da

in mt.

  • 10,10
  • 12,01
  • 14,01
  • 17,01
  • 24,01
  • 34,01
  • 44,01
  • 54,01
  • 64,01

Unità da diporto

a

in mt.

  • 12
  • 14
  • 17
  • 24
  • 34
  • 44
  • 54
  • 64
  • >>

 

 

...Omissis...Art. 16

...Entro il 1º maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; ...Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonchè per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

La tassa è ridotta alla metà... unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5

4-bis: Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno. La tassa... non è dovuta
... per le unità...di locazione e noleggio
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, nonchè per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo.La Tassa non si applica...
per il primo anno o frazione di anno di iscrizione

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto.

Sono tenuti al pagamento della tassa...i proprietari,...fiscalmente residenti nel territorio dello Stato
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonchè le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.

Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. … omissis … 15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima iscrizione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.

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